Disposizioni Legge Regionale n. 30/2000



Art. 21 bis. Obblighi di pubblicazioni nei siti istituzionali

2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli


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